Tutela delle invenzioni

Tutela delle invenzioni

Il tema delle invenzioni nel rapporto di lavoro sta assumendo sempre più interesse. Il ricorso frequente alla ricerca di innovazione quale strumento per sviluppare la competitività aziendale impone alle parti del rapporto di lavoro di individuare la titolarità dei diritti riferiti alle eventuali invenzioni.

L’invenzione è un originale concepimento di un oggetto, di un modello, di un sistema, d’interesse e utilità per la vita pratica. L’ideazione di cose nuove e originali. La materia è disciplinata dal D.Lgs 30/2005, così come modificato dal D.Lgs 131/2010, ossia il “Codice della proprietà industriale” (CPI). In particolar modo, l’articolo 64 del Decreto di cui sopra delinea la questione, stabilendo che il lavoratore che nell’adempimento di un contratto di lavoro abbia realizzato un’invenzione ha diritto, oltre al riconoscimento del titolo di autore dell’invenzione, al cosiddetto equo premio, qualora il datore di lavoro o i suoi aventi causa abbiano la possibilità di sfruttare economicamente l’invenzione con l’ottenimento del brevetto o con utilizzo dell’invenzione in regime di segretezza industriale.

Il premio spetta sia nell’ipotesi in cui l’invenzione sia stata realizzata in azienda, in esecuzione di un contratto di lavoro che non comprende espressamente l’attività inventiva e per la quale non è stabilito alcun compenso, sia nell’ipotesi in cui l’invenzione sia stata realizzata occasionalmente, al di fuori degli obblighi contrattuali del lavoratore, ma rientra nel campo dell’attività del datore di lavoro. Non spetta alcun premio, invece, nell’ipotesi di invenzione cosiddetta di servizio cioè nel caso in cui l’invenzione sia stata realizzata nell’ambito di un contratto di un contratto di lavoro il cui oggetto consiste proprio nell’attività inventiva, per il quale il lavoratore è retribuito. Specificando, posto in ogni caso il brevetto quale requisito principe, si possono suddividere le tipologie di innovazione a seconda del momento della loro manifestazione e della loro attinenza alle mansioni svolte dal lavoratore dipendente in azienda:
• Invenzioni di servizio art. 64 c.1 del CPI: rientrano nella regolare attività del lavoratore, cioè nell’insieme delle mansioni ad esso affidate.
• Invenzioni aziendali ed equo indennizzo art. 64 c.2 del CPI: non rientrano nelle mansioni contrattualmente previste dal lavoratore, ma assumono valore qualora si manifestino nel corso della regolare attività svolta presso il datore di lavoro. Ricadono in questa casistica anche i brevetti richiesti entro un anno
dalla cessazione del rapporto di lavoro.
• Invenzioni occasionali art. 64 c.3 del CPI: sono le invenzioni del lavoratore in ambito extralavorativo ma ricompresse sempre “nel campo di attività” del datore di lavoro. Di fronte a tali invenzioni la nuova normativa rafforza il diritto del datore di lavoro, che vede trasformarsi il precedente diritto di prelazione in diritto di opzione. Per valutare l’imponibilità fiscale delle somme corrisposte a titolo di sfruttamento del brevetto, dobbiamo riprendere i concetti sopra descritti, ricordando che possono verificarsi situazioni qualificate, sotto il profilo fiscale, in modo differente.
• Invenzioni di servizio art. 64 c.1 del CPI: l’invenzione rientra in toto nell’obbligazione legata al rapporto sinallagmatico. Non risulta individuabile la parte di retribuzione dedicata all’invenzione, in quanto il compenso globale erogato dal datore di lavoro si relaziona all’insieme delle mansioni a questo affidate. Pertanto non si presenta il problema di imponibilità di somma alcuna.
• Invenzioni aziendali ed il tema dell’equo indennizzo art. 64 c.2 del CPI: in questa situazione viene erogato un equo premio o una retribuzione dedicata. La particolarità di dette somme, non esime le stesse dall’imponibilità sia fiscale che contributiva quali reddito da lavoro dipendente. Si verifica infatti la corresponsione di un importo straordinario in forza di una controprestazione straordinaria, legata sempre al rapporto di lavoro in essere.
• Invenzioni occasionali art. 64 c.3 del CPI: anche in tale situazione al momento dell’esercizio dell’opzione si verifica la corresponsione di una somma. Tale erogazione sembra potersi assimilare all’equo premio sopra descritto, con la relativa imponibilità prevista.