TRA MEDICO COMPETENTE E DATORE DI LAVORO COLLABORAZIONE FONDAMENTALE

TRA MEDICO COMPETENTE E DATORE DI LAVORO COLLABORAZIONE FONDAMENTALE

Gli eventi infortunistici o i danni alla salute correlati all’attività lavorativa sono purtroppo molto frequenti. Per questo il ruolo del Medico Competente ha assunto negli anni sempre maggiore importanza e responsabilità nella strategia preventiva delle aziende in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Se prendiamo in considerazione anche soltanto il fenomeno infortunistico, risulta evidente che il costo di questi eventi è enorme: costo umano per i lavoratori e le loro famiglie, costo per le aziende e costo per la società (aumento dell’onere che grava sui sistemi di assistenza sanitaria). Non vi è dubbio che esiste una correlazione positiva tra l’accuratezza dei sistemi di prevenzione nel mondo del lavoro e la riduzione degli eventi legati sia agli infortuni che alle malattie professionali. La valutazione dei rischi è il momento cardine per la gestione della sicurezza e della salute in un’azienda perché consente di prevenire e limitare gli infortuni e le malattie professionali. A patto però che questo processo di valutazione e la conseguente redazione del documento di valutazione di rischi (DVR) non costituisca solo un veloce adempimento burocratico ma sia condotto in maniera adeguata dal Datore di Lavoro in collaborazione con le figure professionali tecniche e sanitarie, peraltro previste dal DLgs 81/08 (detto anche Testo Unico).

Il Testo Unico pone la valutazione dei rischi come obbligo non delegabile in capo al Datore di Lavoro al quale, sia per disposizione del Codice Civile (art. 2087) che per alcune sentenze della Corte di Cassazione, è assegnata nei confronti del lavoratore la cosiddetta “posizione di garanzia”: è cioè costituito “garante” dell’integrità fisica e della salvaguardia della “personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Il datore di lavoro, pertanto, deve effettuare la valutazione dei rischi e lo deve fare con la collaborazione del medico competente (MC) e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), che sono i soggetti che la normativa ha ben chiaramente indicato allo scopo. Le modalità con le quali il Medico Competente svolge il compito di collaborazione (e conseguentemente assolve all’obbligo sanzionato) non sono però spiegate dalla normativa vigente la quale si “limita” a prevedere (Dlgs 81/08 art. 25) una generica collaborazione con il datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Il quadro normativo è ulteriormente complicato dal fatto che il legislatore attribuisce al Medico Competente un compito alternativo a quello propriamente medico; gli chiede cioè una valutazione partecipata dei rischi lavorativi, conferendogli quindi un habitus più tecnico e lo investe di un ruolo da protagonista fondamentale della prevenzione, facendolo uscire dal perimetro puramente sanitario. Dal punto di vista giurisprudenziale, sulle modalità con cui il Medico Competente debba svolgere questo compito e come debbano essere definiti i confini di una eventuale omessa collaborazione si è fatta strada una interpretazione piuttosto estensiva. Questa presuppone un coinvolgimento fattivo e responsabile del Medico in azienda anche nell’individuazione dei pericoli derivanti da carenze tecniche, strutturali e progettuali di impianti, macchine, luoghi e organizzazione del lavoro.

Essendo però la specifica formazione del medico centrata sull’area biomedica, ergonomica e sull’igiene di lavoro, e non su quella tecnico-ingegneristica, è chiaro che il supporto principale al datore di lavoro per la valutazione dei rischi resta prerogativa del Servizio di Prevenzione e Protezione, che darà anche supporto tecnico al Medico Competente il quale si avvarrà pure della conoscenza diretta dell’azienda e di tutto il materiale e le informazioni che il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire. Pertanto il Medico Competente, una volta nominato, deve dare il suo contributo collaborando con il datore di lavoro e deve anche, in qualche maniera, dimostrare di averlo fatto onde evitare di incorrere nella denuncia per omessa collaborazione.

Esisterà perciò un livello minimo accettabile di collaborazione che si può ritenere soddisfatto quando il Medico svolgerà alcune attività in Azienda come:
– il sopralluogo negli ambienti di lavoro, fondamentale per acquisire conoscenze e informazioni sui rischi potenziali (pericoli) per la salute e prendere visione del ciclo produttivo e delle condizioni di lavoro correlate ai singoli rischi in tutti i reparti o aree di lavoro; in questa attività è molto importante la compartecipazione e l’interazione con il datore di lavoro, il responsabile per la sicurezza e con il rappresentante dei lavoratori;
– il colloquio con i lavoratori durante la visita medica e la registrazione nella cartella sanitaria e di rischio;
– la programmazione della sorveglianza sanitaria con gli accertamenti complementari e con il monitoraggio biologico, continuamente tenuto aggiornato (protocollo sanitario, comunicato formalmente al datore di lavoro);
– gli incontri e le riunioni con il DDL, il RSPP, il RLS e i lavoratori.

In conclusione si capisce come la “collaborazione” al documento di valutazione di rischi (DVR) deve essere effettivamente un “lavoro d’assieme” fatto fra il Medico e il datore di lavoro, fermo restando che solo a quest’ultimo rimane l’obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi e redigere il documento; egli si avvarrà dell’aiuto dell’RSPP, dei preposti e di consulenti tecnici. Ma il Medico Competente è bene che abbia un ruolo di consulente, ed eventualmente anche propulsivo, fin dall’inizio nell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi intervenendo anche nella scelta dei metodi da adottare per definire i vari rischi.

Come considerazione finale c’è anche da dire che, quando si parla di sicurezza negli ambienti di lavoro, troppo spesso si è portati a citare norme e sanzioni, che di certo non mancano, ma che dovrebbero fungere da stimolo per una “presa in carico” autonoma e continuativa, da parte dei soggetti interessati succitati, dei concetti e delle problematiche di sicurezza e salute legate all’attività lavorativa.