Start up e innovazione: agevolazioni dal “decreto sviluppo bis”

Start up e innovazione: agevolazioni dal “decreto sviluppo bis”

Con “start up” si definisce un’impresa di nuova costituzione e in avviamento, solitamente operante nel campo dell’innovazione tecnologica e scientifica e gestita da soggetti mediamente giovani. L’ordinamento italiano ha recentemente introdotto misure a sostegno di questi nuovi soggetti economici, offrendo loro agevolazioni in ambito societario, lavoristico, fiscale e finanziario.

A sostegno delle start up è stato dedicato il d.l. 179/2012 (cosiddetto “decreto sviluppo bis”), il quale all’art. 25 (così come novellato dal d.l. 76/2013, c.d. “decreto lavoro”) specifica nel dettaglio la nozione di “start up innovativa”, ossia il soggetto destinatario degli interventi previsti dal decreto. Con tale definizione si intendono le società di capitali residenti in Italia, non quotate su un mercato regolamentato e rispondenti a specifici requisiti, tra cui: svolgimento attività da non più di 48 mesi; sviluppo e commercializzazione di prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico come esclusivo oggetto sociale; destinazione alle spese in ricerca e sviluppo di almeno il 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up; impiego, per almeno un terzo dell’organico complessivo, di personale con titolo di dottorato di ricerca o di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata, ovvero per almeno due terzi dell’organico complessivo, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 270/2004.

Le imprese che rientrino in questa categoria sono esentate dalla normativa sulle procedure concorsuali conseguenti a crisi aziendali: le start up vengono, infatti, fatte rientrare nelle imprese non assoggettabili a misure quali il fallimento o il concordato preventivo, e per le quali è invece prevista una speciale procedura per la composizione delle crisi da sovra-indebitamento (disciplinata dalla legge 3/2012). Alle start up è inoltre concessa una deroga all’obbligo di riduzione del capitale sociale nel caso di ingenti perdite patrimoniali da parte della società: ad esse è, infatti, consentito di diminuire la perdita a meno di un terzo entro il secondo esercizio successivo (a fronte di un termine altrimenti fissato al primo esercizio successivo). Con riguardo alle agevolazioni di carattere più propriamente “attivo”, l’attività propria della start up è considerata, per i 4 anni successivi alla costituzione della società, sufficiente a motivare la stipulazione di un contratto a tempo determinato; sempre entro i primi 4 anni è peraltro possibile stipulare più contratti a tempo determinato con il medesimo collaboratore, senza la necessità di osservare una soluzione di continuità e derogando al limite massimo di durata di 36 mesi disposto in via ordinaria per questo tipo di rapporti di lavoro. Ai contratti a tempo determinato di cui si è detto finora, inoltre, non si applica il contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Dal punto di vista fiscale, invece, il d.l. dispone che, per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche vada detratto un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative, direttamente o tramite organismi terzi; per i medesimi periodi di imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (diversi da start up innovative) il 20% della somma investita direttamente nel capitale sociale di una o più start up innovative ovvero indirettamente per il tramite di organismi terzi. Infine, le misure di finanziamento in favore delle start up: è possibile raccogliere i fondi necessari tramite “portali di finanziamento online”, secondo il procedimento del “crowdfunding” che vede i soggetti privati apportare un contributo finanziario diretto ad un’attività ritenuta meritevole. La gestione di tali portali è affidata dal d.l. in via esclusiva alle imprese di investimento e alle banche autorizzate. Alle start up innovative è, inoltre, concesso gratuitamente l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, secondo criteri e modalità semplificati da individuarsi con decreto ministeriale. Per ottenere queste agevolazioni è fondamentale l’iscrizione della start up nella sezione speciale
del registro delle imprese.