Sicurezza e tutela della salute, un obbligo anche per i lavoratori-volontari

Sicurezza e tutela della salute, un obbligo anche per i lavoratori-volontari

Esiste in Italia un numero elevato di lavoratori organizzati in varie istituzioni, associazioni, cooperative, imprese sociali, fondazioni, banche etiche, che si collocano in un’area del sistema economico alternativa rispetto allo Stato e al Mercato, definiti come 1° e 2° settore. Sono figure professionali che non operano per conto dello Stato, che eroga beni e servizi pubblici, né operano nel Mercato a scopo lucrativo per produrre profitti, e sono per questo definite Terzo Settore.

Le formazioni sociali che costituiscono il cosiddetto Terzo Settore, formato da una miriade di soggetti, assai diversi tra loro, nel loro insieme rappresentano il prodotto della libera iniziativa di cittadini associati per perseguire il bene comune secondo i principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà. Sono organizzazioni di natura privata, ma volte alla produzione di beni e servizi destinati alla collettività. È un variegato universo fondato sul capitale più prezioso di cui dispone un Paese, ossia il capitale umano e civico che, però, ha bisogno di essere sostenuto e valorizzato dallo Stato. Infatti, del tutto recentemente, il Governo ha varato un disegno di legge delega di “Riforma del 3° settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del sevizio civile universale” finalizzato ad un serio riordino del quadro regolatorio e di sostegno anche allo scopo di generare nuove opportunità di lavoro e di crescita professionale.

L’obiettivo è quello di ricostruire i fondamenti giuridici tali da superare le vecchie dicotomie fra pubblico e privato e tra Stato e mercato, con nuovi modelli di protezione sociale in cui l’assistenza pubblica sia affiancata, in modo più incisivo, dai soggetti operanti nel privato solidale. Inoltre, nelle previsioni del Governo vi è anche la volontà di dare una spinta decisa in termini di disciplina normativa, di agevolazioni fiscali, di remunerazione del capitale sociale e di ampliamento dei settori di attività delle imprese sociali.
In questo settore operano dei soggetti che svolgono delle mansioni e possono essere esposti a rischi durante la loro attività e pertanto necessitano delle misure di protezione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda la sicurezza gli operatori che lavorano in queste organizzazioni di volontariato hanno già avuto attenzione in alcune normative emanate negli anni recenti.

I capisaldi della normativa vigente, in termini di sicurezza sul posto di lavoro per i volontari, sono costituiti dal DLgs 81/2008 con modifiche successive, dal Decreto Interministeriale 13 Aprile 2011 che definisce le particolari modalità di applicazione delle disposizioni del Dlgs 81/08 per le cooperative sociali e per le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, della Croce Rossa, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei Vigili del fuoco e dal Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 12 gennaio 2012 che ha reso pienamente operative su tutto il territorio nazionale le norme riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei volontari nel corso delle attività di Protezione Civile. Con questo ultimo decreto le Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile devono individuare gli “scenari di rischio” presenti nell’ambiente nel quale il volontario viene chiamato ad operare. Si tratta di un compito preliminare alla valutazione dei rischi e particolarmente significativo se si pensa alle particolari e specifiche attività svolte dalla Protezione Civile caratterizzate quasi sempre da imprevedibilità e indeterminatezza del contesto operativo.

In pratica gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Testo Unico sulla sicurezza 81/2008 possono essere così sintetizzati:
• per le Organizzazioni di Volontariato non appartenenti alla Protezione Civile, se non hanno lavoratori subordinati od equiparati, vige solo l’obbligo della valutazione dei rischi, da parte del responsabile dell’organizzazione, finalizzata alla informazione dei volontari e alla definizione delle misure di tutela, mentre la sorveglianza sanitaria e la formazione dei volontari è applicabile solo come loro facoltà e a loro carico. In concreto, un’associazione di volontariato deve individuare e fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; deve garantire attrezzature di lavoro idonee ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); deve dare la possibilità, in base ad accordi preventivi con il volontario, di beneficiare della sorveglianza sanitaria attraverso un medico competente, se l’attività comporta esposizione a rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria, e la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifica. Le Organizzazioni di Volontariato (OdV), invece, che hanno lavoratori subordinati od equiparati, devono applicare tutti gli obblighi previsti dal Dlgs 81/08: istituzione del servizio di prevenzione e protezione con la nomina del responsabile, valutazione dei rischi e redazione del documento, nomina del rappresentante dei lavoratori, nomina del medico competente, sorveglianza sanitaria e formazione.
• per le Organizzazioni di Volontariato appartenenti alla Protezione civile, Croce rossa e Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, se non hanno lavoratori subordinati o equiparati, gli obblighi di tutela della sicurezza sono applicati secondo le modalità definite dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 10/01/2012 che prevede la formazione e la nomina del medico competente con la sorveglianza sanitaria anche per i volontari. La peculiarità del lavoro di questi operatori e le specifiche esigenze che ne caratterizzano l’attività hanno reso necessario un percorso ad essi dedicato. Il controllo sanitario infatti deve essere inteso come misura generale di prevenzione e deve integrarsi, nel percorso di tutela della salute del singolo volontario, con tutte le altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale. La visita medica avrà una periodicità almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni e biennale per quelli di età superiore ai 60 anni; e sarà finalizzata a riconoscere la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell’attività di volontario, anche in relazione ai compiti attribuiti all’organizzazione di appartenenza e agli scenari di rischio individuati dalle autorità competenti. Se invece le Organizzazioni di Volontariato suddette comprendono anche lavoratori subordinati od equiparati, oltre alle modalità definite dal Decreto del Capo Dipartimento si applicano anche tutti gli adempimenti previsti dal Dlgs 81/08.