Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Il decreto legislativo 192/2012 ha dato attuazione, nell’ordinamento italiano, a una direttiva CE relativa alla “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Nell’ottobre del 2002 è stata data attuazione, nell’ordinamento italiano, ad un’importante direttiva CE (la n. 35 del 2000) relativa alla “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. È stato introdotto, pertanto, il Decreto Legislativo 231/2002. Ora, dopo 10 anni, nel mese di novembre del 2012, questo decreto legislativo è stato riformato al fine di dare attuazione ad un’ulteriore direttiva UE (n. 7 del 2011) che aveva modificato la precedente direttiva CE 35/2000 rendendo ancora più forti (e si spera… efficaci) le norme che sanzionano i ritardi di pagamento.

L’augurio è necessario perchè l’applicazione della direttiva non aveva, certamente, fatto diminuire in Italia, i ritardi di pagamento la cui durata media, anzi, è aumentata (!) nel decennio 2002-2012 mentre diminuiva in Paesi come Francia e Germania.

Il recepimento delle due direttive avrebbe come (auspicabile) obiettivo quello di riequilibrare il potere contrattuale nei rapporti fra piccole e medie imprese (le PMI) e aziende di maggiori dimensioni che vede le prime come parte più debole, spesso esposta a subire condizioni “capestro” imposte dai contraenti più forti. La disciplina introdotta ha come obiettivi sia la lotta al ritardo di pagamento, intendendo per tale il tempo trascorso tra la scadenza del termine di pagamento previsto dal contratto e l’effettiva corresponsione del prezzo, sia il contrasto, nella pratica molto diffuso, della previsione (anche se più correttamente si dovrebbe dire imposizione) contrattuale di dilazioni di pagamento troppo lunghe. Non solo.

È uso nella grande distribuzione commerciale imporre termini di pagamento a 6,12,15 mesi e, poi, alla scadenza chiedere (praticamente… imporre) ulteriore dilatazione dei termini.
Ciò costringe la parte più debole del contratto a finanziare, di fatto, la più forte che può pagare in tempi più lunghi, mentre incassa i suoi ricavi a pronti o in termini molto più brevi. Meccanismo sotto un certo profilo assolutamente perverso utilizzato dalla grande distribuzione che, utilizzando i flussi e le disponibilità finanziarie, è in grado, tra l’altro, di applicare prezzi maggiormente concorrenziali.

Il Decreto Legislativo 231/2002 si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nella transazione commerciale, intendendo per tale qualsiasi tipo di contratto tra imprese o fra queste e le pubbliche amministrazioni. Gli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo 231/2002 (così come riformato/integrato dal DLGS 192/2012) prevedono che il creditore ha diritto agli interessi moratori che decorrono automaticamente, senza bisogno di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. Se il termine di pagamento non è stato previsto nel contratto, decorrono, sempre automaticamente, dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla richiesta di pagamento equivalente alla fattura o dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi.

Nelle transazioni commerciali tra imprese (quindi non tra imprese e pubbliche amministrazioni) le parti “possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2” però con queste precisazioni: termini superiori ai 60 giorni devono essere pattuiti espressamente, la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto e, comunque, detti termini non possono essere “gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell’art. 7”. L’art. 7, per quanto qui interessa, prevede che le clausole relative al termine di pagamento… “sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore” in tal caso il Giudice dichiara “anche d’ufficio la nullità della clausola”.

Il tasso degli interessi di mora è pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea aumentato di ben 8 punti percentuali (10 se trattasi di prodotti agroalimentari). Anche in tal caso (così come previsto con i termini di pagamento nelle transazioni commerciali) può essere concordato un tasso di interesse moratorio diverso sempre purchè lo stesso non sia “gravemente iniquo” ai sensi dell’art. 7 ed è sempre nullo l’accordo che esclude del tutto l’applicazione di interesse di mora.

Il creditore ha inoltre il diritto al risarcimento dei costi di recupero della somma, salva la prova del maggior danno e, senza che sia necessario la costituzione in mora, un importo forfettario di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno. Tutte queste clausole (termini di pagamento, tasso di interessi moratori, risarcimento dei costi di recupero) sono nulle e devono essere dichiarate tali anche d’ufficio se sono “gravemente inique” nei confronti del creditore.

Per giudicare l’eventuale iniquità si fa riguardo alle circostanze del caso: lo scostamento dalla corretta prassi commerciale, il principio di buona fede e correttezza, la natura dei beni e dei servizi, l’esistenza di motivi oggettivi per derogare.

La tutela dell’impresa contraente “debole” è stata anche rafforzata da alcune disposizioni processuali: è stato modificato l’art. 641 del Codice di Procedura Civile prevedendo che il decreto ingiuntivo relativamente al pagamento del prezzo, debba essere emesso dal Giudice entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Sempre processualmente è stato anche modificato un ulteriore articolo ed è stato previsto che il Giudice debba concedere l’esecuzione provvisoria anche parziale del decreto ingiuntivo opposto dal debitore, limitatamente alle somme non contestate. La disciplina sui ritardi dei pagamenti di applica a tutte le transazioni commerciali concluse a decorrere dal 01.01.2013.

Concludendo da un lato non si può che apprezzare l’intento diretto ad accorciare i tempi di pagamento ed a scoraggiare le inadempienze, dall’altro non si può che esprimere una grande riserva sull’efficacia pratica che tali norme avranno! Si tratterà di verificare, nel tempo, se questa norma avrà un’efficacia sperata da chi l’ha introdotta.

Studio Legale Nordio-Manuel