Rischi da “interferenze” sul lavoro
È necessario da parte dei datori di lavoro prestare la massima attenzione, agli obblighi introdotti dal dlgs 81/2008, sia per i non lievi profili sanzionatori derivanti dalla loro violazione sia soprattutto per la necessità di assicurare, in una cornice di consapevolezza e di cautela, la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
La materia della sicurezza sul lavoro ha dovuto fin dalla sua creazione pagare un pesante scotto in termini di sottovalutazione: paradigma di ciò è la scarsa considerazione di cui sono sempre o quasi stati oggetto gli obblighi posti a carico dei datori di lavoro di documentare materialmente i rischi connessi all’attività lavorativa e le relative contromisure adottate. Risale al 2008 la normativa attualmente in vigore (dlgs 81/2008) istituente il dovere per i datori di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): esso consiste in una relazione obbligatoria da esporsi all’interno del luogo di lavoro e avente per oggetto l’individuazione dei vari rischi presenti nell’ambiente lavorativo e nello svolgimento di mansioni potenzialmente dannose per la salute. Il DVR descrive inoltre le misure predisposte alla prevenzione di tali rischi, specificando a tal fine come i lavoratori debbano adeguare la loro condotta. La predisposizione del DVR è obbligatoria per chiunque possieda un’attività in cui operino soci lavoratori o dipendenti subordinati.
Sulla base dei presupposti fin qui descritti, appare chiaro come il “disinteresse” dei datori si sia mostrato ancor più palesemente con riguardo ad uno specifico sottoinsieme della disciplina della sicurezza: quello dei rischi derivanti da interferenze. Tale materia è stata per la prima volta fatta oggetto di disciplina dal dlgs 626/1994. In tale disposto normativo viene per la prima volta fatto riferimento ad un documento unico che attesti le caratteristiche della situazione in cui le categorie di lavoratori sopra citate si troveranno ad operare; in esso, inoltre, viene specificato come tale documento vada considerato quale parte integrante del contratto di appalto o d’opera, al quale è necessario venga allegato.
Nel marzo 2008, la Determinazione 5 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, oltre ad aver coniato l’acronimo DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), è intervenuta a connotare il significato del termine “interferenza”: con esso è da intendersi l’insieme di circostanze in cui situazioni di potenziale pericolo vengono a crearsi conseguentemente all’incontro tra l’operato dei lavoratori “esterni” all’azienda e le caratteristiche dell’azienda stessa, e/o tra i lavoratori di diversa provenienza datoriale: si fa riferimento pertanto a lavoratori di imprese appaltatrici, a lavoratori somministrati e a lavoratori autonomi. E’ esclusivamente l’esistenza di tali interferenze che giustifica la redazione del DUVRI, il quale non è da collegarsi ai rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Va sottolineato che, come previsto dalla Circolare del Ministero del lavoro 24/2007, sono da escludersi dalla competenza del DUVRI le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi non sottoposti alla disponibilità giuridica del committente. Viene infine sottolineata dalla Determinazione una caratteristica essenziale del DUVRI: la sua dinamicità, intesa come necessario aggiornamento del suo contenuto di conseguenza al mutare della situazione contingente. Uno dei punti focali della normativa, già introdotto dalla legislazione originaria, è la pendenza in capo al committente dell’obbligo di redazione del DUVRI, il quale andrà poi visionato e restituito vistato per accettazione da parte del fornitore. Il dlgs 81/2008 ha provveduto inoltre a prevedere misure sanzionatorie per il datore di lavoro che contravvenga all’obbligo di redazione del documento unico: egli potrà incorrere alternativamente nell’arresto da due a quattro mesi o nell’obbligo di pagare un’ammenda da 1.500 a 6.000 Euro.