Ricerca e sviluppo: credito d’imposta e finanziamenti agevolati

Ricerca e sviluppo: credito d’imposta e finanziamenti agevolati

Di quali agevolazioni può usufruire un’azienda che vuole investire in attività di ricerca e sviluppo finalizzate all’innovazione del proprio business? Con la legge di stabilità del 2013, che regolamenta anche il credito d’imposta per le aziende che decidono di investire in questo ambito, si introduce un importante cambiamento rispetto alla precedente normativa, offrendo nuove possibilità di accesso al credito d’imposta.

La legge di stabilità del 2013 (legge n. 228/2012) ai commi 95 – 97 aveva previsto l’erogazione di un credito d’imposta “alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo”. Il precedente intervento del Legislatore, operato con l’art. 1, D.L. 70/2011, la cui efficacia si estendeva fino al 31.12.2012, prevedeva la concessione di un credito d’imposta per gli anni 2011 e 2012, “a favore delle imprese che finanziavano progetti di ricerca, in università ovvero enti pubblici di ricerca”.

Come si evince dal tenore letterale della norma, dunque, il credito d’imposta aveva per oggetto il finanziamento di investimenti in progetti di ricerca affidati esclusivamente ad università ed enti pubblici. La nuova norma si differenzia positivamente in quanto ampia il range di interventi ammessi ad usufruire del credito d’imposta includendo gli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati direttamente dalle imprese. Anche dal punto di vista dei soggetti beneficiari la legge di stabilità per il 2013 definisce un ambito soggettivo assai ampio, privilegiando, in caso di scarsità di risorse finanziarie, le piccole e medie imprese. Per la definizione delle modalità applicative, la Legge aveva rinviato ad un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. Di fatto, allo stato attuale, l’unica disposizione attuativa inerente la concessione di un credito d’imposta per le attività di R&S è contenuta nella bozza di “Decreto del Fare Bis”. Secondo le prime stesure di decreto è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 50% degli incrementi annuali di spesa nel settore ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta a decorrere del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, fino ad un importo massimo annuale di 2.500.000 euro per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta è riconosciuto ai soggetti di cui sopra che, in ciascuno dei periodi d’imposta considerati, iscrivono in bilancio spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 50.000 euro. Sono agevolabili le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, e sviluppo sperimentale. Le spese sostenute nel settore ricerca e sviluppo riguardano:
• personale impiegato nelle attività di ricerca & sviluppo;
• quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
• costi relativi a progetti di ricerca svolti in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca;
• costi per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti.

Sembrano inclusi tra i destinatari del beneficio fiscale solo i soggetti IRES (Società di capitali). Nella bozza viene inoltre specificato che la fruizione del credito d’imposta spetta in generale, nel limite di spesa annuale a carico dello Stato di 200.000.000 euro. Se l’ammontare delle richieste supererà tale limite, le relative risorse saranno distribuite in base ad una graduatoria elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base della maggior percentuale di incremento annuale delle spese nel settore ricerca e sviluppo e, a parità di incremento percentuale, sulla base della data d’invio dell’apposita istanza.

Sarà infatti necessario presentare un’istanza telematica per il nuovo credito d’imposta alle imprese che investono in ricerca e sviluppo con le modalità che dovranno essere stabilite con apposito decreto attuativo. Sul fronte dei finanziamenti agevolati, invece, si segnala che con Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 giugno 2013 pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2013, prende il via il primo intervento del nuovo “Fondo per la crescita sostenibile”, per un ammontare di 300 milioni di euro di risorse stanziate.

L’iniziativa è rivolta ad agevolare progetti di ricerca e sviluppo di piccola e media dimensione nei settori tecnologici individuati nel programma quadro comunitario Orizzonte 2020. È quindi un intervento ad oggi rivolto prevalentemente alle PMI. Il bando, attuato con procedura valutativa “a sportello”, accoglierà progetti di R&S di importo compreso fra 800.000 euro e 3 milioni di euro. L’agevolazione concedibile è rappresentata da un finanziamento agevolato per una percentuale delle spese ammissibili complessive (70% per le piccole imprese, 60% per le medie e 50% per le grandi), con tasso pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea.

In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore a 0,8%. Il termine iniziale e le modalità per la presentazione delle domande, nonché le condizioni, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande stesse, saranno definiti con un successivo decreto del direttore generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali.