Recupero Crediti: il decreto “del Fare”
Con il decreto CD Fare (decreto legge 21.06.2013 n. 69 in Gazzetta Ufficiale 21.06.13) il Legislatore è intervenuto ed ha dettato misure per la crescita economica, semplificazioni e, per quanto qui interessa, ha introdotto il titolo terzo “misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile”.
Con il Decreto è stata, tra gli altri provvedimenti, disposta la nomina di Giudici Ausiliari (nel numero di 400) che dovrebbero aiutare lo smaltimento degli arretrati e sono state introdotte (modeste) misure processuali al fine di agevolare – e velocizzare – la soluzione delle controversie. In particolare ha introdotto (articolo 68) una modifica del codice di procedura civile incidendo sulla disciplina relativa allo strumento del decreto ingiuntivo che, come ben sanno tutti gli imprenditori è il principale strumento utilizzato per il recupero dei crediti. Lo stesso, infatti, ha (rectius: dovrebbe) avere il pregio della rapidità perchè si sostanzia in una sorte di “condanna anticipata” laddove il Giudice, in presenza di una dimostrazione sommaria del credito da parte dell’imprenditore (normalmente un estratto delle scritture contabili), emana una sentenza di condanna anticipata (tale è il decreto ingiuntivo) nei confronti del debitore. Quest’ultimo avrà la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo ma solo entro un termine ben determinato (normalmente 40 giorni), e, anche in tal caso, il Giudice potrà sempre concedere la provvisoria esecuzione del decreto se ad un sommario esame, le contestazioni non appaiono sorrette da solide argomentazioni. Se in teoria il procedimento è molto rapido, in pratica questo non avviene.
La richiesta di decreto ingiuntivo, infatti, viene presentata al Tribunale che – non sempre – provvede immediatamente e non è raro che passino 20/30 giorni dalla richiesta all’emissione. Poi necessita provvedere alla richiesta delle copie autentiche ed alla notifica e, anche qui, bisogna mettere in conto non meno di una decina di giorni. Una volta notificato il decreto ingiuntivo, il debitore ha 40 giorni, dalla data di ricezione dell’atto, per poter proporre opposizione avanti al Tribunale competente. Poichè molto spesso le opposizioni sono puramente strumentali e dettate dal desiderio di rimandare il più possibile il pagamento, il debitore sfrutta al massimo il termine che gli è concesso e propone l’opposizione poco prima della scadenza del termine e, pertanto, dopo 30/35 giorni dalla ricezione del decreto ingiuntivo. Quindi dal momento della presentazione, al momento della notificazione dell’opposizione, normalmente, passano poco meno di 3 mesi.
Ora l’opposizione si propone fissando un’udienza avanti al Tribunale e, sempre nell’ottica di dilazionare i termini, avviene normalmente che venga fissata a distanza di 4/5 mesi dalla notifica (e sempre che – durante questi tempi – non intervenga il pericolo di “sospensione” feriale che va dal 31/07 al 15/07) che comporta un ulteriore allungamento dei tempi. Quindi non è certamente caso raro che dal momento della presentazione del decreto ingiuntivo alla data di comparizione delle parti passi poco meno di un anno per arrivare alla “fatidica” prima udienza laddove il creditore può formulare la richiesta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (che viene – dovrebbe essere concessa di fronte a una opposizione non fondata su prova scritta) e, finalmente, ottenere il titolo esecutivo. Non sempre, però, ciò avviene (o meglio: avveniva).
Molte volte, infatti, il Giudice non era in grado di decidere alla prima udienza essendo oberato da cause e fascicoli e, pertanto, rinviava ad un’ulteriore udienza (anche dopo molti mesi) per poter prendere la decisione in ordine alla provvisoria esecuzione. I tempi, a questo punto, si dilatavano in maniera incontrollabile ma al creditore restava ben poco da fare. È vero che poteva chiedere l’anticipazione dell’udienza (laddove l’opponente avesse fissato un termine di comparizione particolarmente lontano) ma il più delle volte si sentiva rispondere, dal Giudice al quale rivolgeva tale istanza, che il ruolo o il calendario non permetteva l’anticipazione dell’udienza.
Alla prima udienza, poi (e sempre per indisponibilità del Giudicante) se non veniva assunta alcuna decisione in ordine alla provvisoria esecuzione non c’era nulla da fare.
Ora qualcosa (in meglio…) è cambiata perchè è intervenuto il Legislatore con l’articolo 78 del decreto “fare” che prevede:
1. l’anticipazione di cui all’art. 163 BIS III comma (l’anticipazione dell’udienza nella quale si deciderà in ordine alla provvisoria esecuzione) deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo per comparire
2. all’art. 648 I comma le parole “con ordinanza non impugnabile” sono sostituite dalle seguenti parole “provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile”.
Sono modifiche apparentemente molto semplici ma certamente sostanziali perchè:
a. non sarà più possibile, al convenuto, fissare udienza a 5/6 mesi dalla notifica del decreto perchè, in tal caso
b. il creditore potrà chiedere al Giudice l’anticipazione dell’udienza ed il Giudice dovrà (deve essere disposta …) fissare udienza “non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire”
c. il termine minimo per comparire è di giorni 45 e, pertanto, la prima udienza dovrà essere tenuta entro 75 giorni dalla notifica dell’opposizione
d. alla prima udienza, poi, non vi potranno essere rinvii e/o tattiche dilatorie perchè il Giudice dovrà provvedere in ordine alla richiesta di provvisoria esecuzione.
Quindi, riassumendo, la modifica introdotta comporta la riduzione dei termini di comparizione e l’obbligo, per il Giudice, di pronunciarsi sulla provvisoria esecuzione alla prima udienza. La norma, pertanto, avrà una rilevante importanza pratica per i creditori: il che dimostra come con degli interventi estremamente semplici, si possono ottenere dei risultati sicuramente importanti!
Studio Legale Nordio-Manuel