Investimenti produttivi e PMI: strumenti a sostegno

Investimenti produttivi e PMI: strumenti a sostegno

Con l’art. 2, co. 1 del D.L. 21.6.2013, n. 69, meglio noto come decreto “del Fare”, sono state introdotti nuovi strumenti per favorire gli investimenti produttivi ad opera delle imprese: un intervento da tempo atteso viste le note difficoltà di accesso al credito delle aziende italiane, che ricorda per molti aspetti la L. 28.11.1965, n. 1329, conosciuta come Legge Sabatini.

Nell’attesa del decreto attuativo al quale viene demandata l’esatta identificazione di tutti i presupposti necessari per poter beneficiare di tali agevolazioni, oltre che le specifiche modalità operative, sono già state chiarite alcune linee guide che di seguito riassumiamo. Saranno esclusivamente le piccole – medie imprese – come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6.5.2003 recepita nel nostro paese con D.M. 18.04.2005 – a poter accedere agli investimenti agevolati, ossia tutte le PMI che soddisfino entrambi i requisiti sotto esposti:
• fatturato annuo non superiore ad euro 50 milioni, oppure totale dell’attivo patrimoniale non eccedente euro 43 milioni;
• meno di 250 occupati, considerando tali i dipendenti, non necessariamente a tempo indeterminato, comunque legati all’azienda da formule contrattuali che prevedono il vincolo di subordinazione, ad eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Tali condizioni verranno desunte dal bilancio dell’ultimo esercizio chiuso e regolarmente approvato precedente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per investimenti agevolabili si intendono macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, comunque acquisiti dall’impresa, ovvero sia in proprietà che a mezzo leasing, fino alla data del 31.12.2016. Gli investimenti potranno beneficiare dell’accesso a finanziamenti agevolati presso gli istituti di credito aderenti alla convenzione che il Ministero dello Sviluppo economico – sentito quello dell’Economia e delle Finanze – dovrà stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e l’Associazione bancaria italiana.

Si tratterà di finanziamenti che potranno avere una durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto, per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni per ciascuna impresa beneficiaria (anche frazionabile in più iniziative d’acquisto). Il prestito potrà arrivare a coprire il 100% dei costi ammissibili, sempre da individuarsi a cura dell’atteso decreto attuativo il quale dovrà, inoltre, stabilire le condizioni, la misura e la modalità di erogazione del correlato contributo in conto interessi. In particolare tale contributo, erogato in più quote, avrà un importo massimo pari alla somma degli interessi calcolati sui finanziamenti applicando un tasso convenzionale, che al momento il governo stima nel 2,7% annuo. A conti fatti, si tratterebbe, approssimativamente, di un dimezzamento dei tassi di interesse.

Per quanto riguarda poi l’ammontare delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili, la prima tranche del plafond
della Cdp, che sarà probabilmente fissata in 1 miliardo di euro, potrà essere erogata a partire dal 2014; nel 2015 e nel 2016 scatteranno la seconda e terza tranche, da 750 milioni di euro ciascuna, mentre bisognerà aspettare la nuova “legge di stabilità” per sapere se l’intervento della Cdp potrà essere ulteriormanete potenziato fino a 5 miliardi. Nell’ambito dell’agevolazione, infine, il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, co. 100, lett. a), L. 23.12.1996, n. 662, con modalità e priorità di accesso che verranno definite da norme di prossima emanazione, sarà volto ad assistere tali finanziamenti nella misura massima dell’80% del loro ammontare. A tal fine lo stesso D.L. n. 69/2013, all’art. 1 prevede esplicite misure di rafforzamento del Fondo di Garanzia per le PMI, che si sostanzieranno nell’aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese per l’accesso al credito rispetto all’andamento del ciclo economico e del mercato finanziario e creditizio, nella semplificazione delle procedure di rilascio ed aggiornamento delle garanzie prestate e nel privilegiare le nuove iniziative d’investimento rispetto a quelle per le quali gli istituti di credito abbiano già deliberato il relativo finanziamento alla data di presentazione della richiesta di garanzia.

Da ultimo, un breve accenno ad un’ulteriore misura agevolativa introdotta dal D.L. 21.6.2013, n. 69, all’art. 3 che prevede il rifinanziamento, con risorse pari a 150 milioni di Euro, dei Contratti di Sviluppo per la realizzazione di progetti di investimento di rilevanti dimensioni di cui all’art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con tale disposizione vengono così riammesse le cd. “aree diverse” previste in origine dalla norma istitutiva, ovvero le regioni del Centro-Nord, mentre i soggetti destinatari delle agevolazioni sono le PMI presenti su tutto il territorio nazionale (con esclusione di alcune tipologie di attività economiche) e le “Grandi Imprese” operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con meno di 750 dipendenti e/o il cui fatturato annuo risulti inferiore a 200 milioni di Euro.

I contratti di sviluppo hanno per oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di programmi di sviluppo industriale, programmi di sviluppo turistico o programmi di sviluppo commerciale. Ogni programma può prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, funzionali all’oggetto del contratto di sviluppo, mentre i progetti d’investimento devono essere volti ai seguenti obiettivi di sviluppo:
• realizzazione di nuove unità produttive;
• ampliamento di unità produttive esistenti;
• diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
• cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.
Non sono ammissibili alle agevolazioni i progetti costituiti da investimenti di mera sostituzione. I programmi devono concludersi entro 48 mesi dalla presentazione dell’istanza di accesso.

L’accesso alle agevolazioni al finanziamento, concesse sia nella forma di conferimenti di capitale che di misure a favore del capitale di rischio, è soggetto ad ulteriori e variegate condizioni a seconda della tipologia di programmi di sviluppo e dei soggetti beneficiari, per le quali si rinvia alle disposizioni contenute nella norma istitutiva e alle istruzioni fornite da Invitalia, l’organismo deputato alla raccolta e all’istruttoria sulle richieste presentate.