Il commercio elettronico diretto

Il commercio elettronico diretto

Viviamo nell’era della tecnologia in cui fenomeni come internet of things, cloud, wearable technology, rappresentano grandi opportunità per le aziende, in quanto ne permettono l’evoluzione in un’ottica di rapidità e quindi di efficacia ed efficienza. Tra questi parleremo di e-commerce diretto, coinvolto di recente da un’importante novità fiscale.

Il fenomeno del commercio elettronico – e-commerce – consente di acquisire beni e servizi indipendentemente dal luogo di provenienza dei beni o servizi che vengono offerti, consentendo, d’altra parte, all’imprenditore che intende ampliare il proprio business, di espandere i confini dell’attività, raggiungendo un enorme numero di potenziali clienti.
L’e-commerce si suddivide in due categorie in base ai soggetti operanti nel sistema:
• Business to Business (B2B) quando i soggetti coinvolti sono imprese;
• Business to Consumer (B2C) quando l’azienda si rivolge al consumatore finale.
L’altra importante differenziazione dell’e-commerce dipende dalle modalità di consegna del bene:
• diretto quando la vendita avviene attraverso canali informatici, mediante la connessione al sito del produttore/venditore e l’invio del bene avviene direttamente tramite download dalla postazione dell’utente;
• indiretto solo quando l’ordine del prodotto, ed eventualmente il pagamento, sono effettuati per via informatica, mentre il recapito del bene ceduto avviene mediante canali tradizionali.

Nel presente contributo analizzeremo i principali aspetti dell’e-commerce diretto, che ha visto di recente un’importante novità ai fini dell’assolvimento dell’Iva nelle operazioni B2C nei confronti di committenti UE.

L’E-COMMERCE DIRETTO
A prescindere che l’operazione di vendita sia conclusa nei confronti di un Business o di un Consumer, le operazioni di commercio elettronico diretto sono considerate ai fini Iva prestazioni di servizi. I servizi che possono essere ricompresi in tale ambito sono elencati all’art. 7 del Regolamento (CE) n. 282/11, recante le disposizioni applicative della Direttiva 2006/112/CE.

Il momento impositivo coincide con la conclusione della prestazione o, se effettuato prima, come avviene nella quasi totalità dei casi, con il pagamento del corrispettivo.
Le disposizioni sul luogo di tassazione dei servizi ai fini Iva sono cambiate dal 1° gennaio 2010, quando il legislatore, con D. Lgs. 11 febbraio 2010 n. 18 ha recepito le norme comunitarie contenute nella Direttiva 2008/08/CE, introducendo l’articolo 7-ter del D.P.R. 633/72 che definisce la regola di carattere generale secondo la quale la prestazione è rilevante:
• nel Paese di stabilimento del committente se quest’ultimo è soggetto passivo (B2B);
• nel Paese di stabilimento del prestatore se il committente interviene come consumatore-utilizzatore finale del servizio (B2C).

La regola generale si adatta parzialmente all’argomento in questione in quanto, per le prestazioni di commercio elettronico diretto, dal 1° gennaio 2015 sono state introdotte nuove regole ai fini dell’applicazione dell’Iva: nei rapporti B2C il luogo impositivo è individuato nel Paese del committente. Questo comporta una notevole difficoltà operativa in quanto il prestatore si trova nella situazione di doversi identificare in ogni Stato Membro in cui effettua una cessione per assolverne correttamente l’imposta. A tal fine è stato istituito un nuovo regime facoltativo denominato MOSS (Mini One Stop Shop), grazie al quale i soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione Europea) che effettuano servizi elettronici a favore di consumatori finali europei, possono assolvere gli obblighi in materia di Imposta sul Valore Aggiunto attraverso il portale telematico omonimo.

Il MOSS si applica alle operazioni, effettuate in modalità esclusivamente elettronica, per quei beni «scaricabili» direttamente dal web. In seguito a registrazione al portale, il soggetto passivo potrà assolvere agli obblighi Iva nei confronti degli altri Stati UE direttamente dallo Stato Membro di residenza attraverso il portale telematico. Ecco quindi che se le vendite nei confronti di committenti nazionali, siano essi Business o Consumer, scontano l’imposta con aliquota ordinaria, quelle effettuate nei confronti di committenti Business residenti in altro stato UE o EXTRA-UE verranno addebitate senza applicazione dell’Iva ex art. 7-ter. Ulteriore distinzione dovrà essere fatta inoltre per le vendite nei confronti di committenti privati, a seconda che siano residenti in un altro Stato UE oppure in uno Stato EXTRA-UE: nel primo caso, come già detto, la vendita sconterà l’Iva nello Stato del committente, mentre, nel secondo caso l’operazione è fuori campo Iva per effetto della deroga al principio generale stabilita dall’art. 7-septies, il quale precisa che non si considerano effettuati nel territorio dello Stato i servizi prestati per via elettronica quando questi sono resi a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dalla Comunità.

Si ricorda inoltre che per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio VIES (VAT Information Exchange System). Il Decreto Semplificazioni ha eliminato il differimento di 30 giorni previsto per l’accesso al sistema, ammettendo l’ingresso immediato, salvo il potere di controllo dell’Agenzia delle Entrate. La cancellazione da tale elenco avverrà qualora il soggetto non presenti alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi. In occasione dell’apertura di una piattaforma di e-commerce, l’azienda dovrà quindi valutare caso per caso la tipologia di attività posta in essere, al fine di individuare le migliori modalità operative che dovranno esser adottate.