Equitalia: stop pignoramenti prima casa
Buone, anzi, ottime notizie dalla Cassazione per i contribuenti. La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza 19270/14, ha stabilito che la norma che impedisce ad Equitalia di pignorare la prima casa è applicabile a tutti i procedimenti: compresi quelli avviati prima dell’entrata in vigore del decreto c.d. “del fare”.
Com’è noto il decreto legislativo 69/2013 aveva apportato delle importanti modifiche al DPR 602/1973. In particolare era stata inibita la possibilità, all’Agente della riscossione, di procedere ad esecuzione forzata sulla prima ed unica casa di abitazione in cui il debitore risiede anagraficamente a fronte di debiti iscritti a ruolo. Questo con eccezione dei casi in cui l’immobile sia considerato di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (Ville e Castelli). Inoltre era stato precisato che il limite del credito complessivo necessario per procedere ad esecuzione forzata per le abitazioni non prima casa o di lusso o delle succitate categorie catastali non poteva essere inferiore ad € 120.000,00.
Era stata comunque fatta salva la possibilità di iscrivere ipoteca anche al di sotto di tali soglie ed anche sulla prima casa ma ciò è solamente ai fini cautelari per la tutela dei crediti iscritti a ruolo laddove l’esecuzione fosse stata avviata da terzi. Era stato, inoltre, stabilito, che non poteva essere avviata l’espropriazione se non fosse stata preventivamente iscritta ipoteca e decorsi infruttuosamente sei mesi dall’iscrizione senza che il debito fosse stato estinto.
In sostanza, pertanto, non vi era la possibilità di pignorare la prima casa, adibita ad abitazione del debitore (se non di lusso) mentre per gli altri beni vi doveva essere un credito superiore a € 120.000,00, iscrivere ipoteca ed aspettare almeno 6 mesi. Il problema che subito, però, si era posto, era di individuare il momento in cui tale norma doveva essere considerata applicabile. Con una direttiva del 01.07.2013 Equitalia aveva chiesto chiarimenti da parte degli Organi Istituzionali per quanto riguardava l’applicazione – retroattiva o no – delle nuove disposizioni. Il chiarimento era arrivato ed il Ministero dell’Economia aveva affermato che il divieto di pignoramento immobiliare sulla prima casa operava esclusivamente dal 22.06.2013, data di entrata in vigore del decreto del fare. Quindi Equitalia poteva continuare le espropriazioni iniziate prima del 22.06.2013.
Questo fino alla sentenza 19270 del 2014.
La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che Equitalia non potrà più pignorare la prima casa. La Corte di Cassazione, disattendendo l’opinione espressa a suo tempo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha esteso la non pignorabilità a tutti gli immobili soggetti a provvedimenti di Equitalia ancora in corso, con esclusione delle abitazioni accatastate come di lusso. In sostanza la Cassazione ha detto che il Decreto del fare si applica anche nelle procedure già avviate da Equitalia prima ancora dell’entrata in vigore della nuova legge. Il che vuol dire che tutte le aste pubbliche in cui il creditore procedente è l’agente per la riscossione, devono essere estinte (in gergo tecnico si dice cessazione della materia del contendere).
La prima casa di abitazione è pertanto salva: ovviamente a condizione che si tratti di una prima casa di abitazione non di lusso, e che non via siano altri creditori procedenti. Il divieto per Equitalia, infatti, riguarda semplicemente la possibilità di iniziare o proseguire un’azione esecutiva non, invece, quello di intervenire (eventualmente) su espropriazioni da altri iniziate.
È appena il caso di precisare, ovviamente, che il divieto di pignoramento della prima casa opera solo ed esclusivamente per Equitalia: non per altri creditori. Quindi una buona notizia per i contribuenti e, in particolare, per tutti quei contribuenti che hanno dei contenziosi con Equitalia. In forza della sentenza sopra richiamata (che costituisce una vera e propria rivoluzione) Equitalia non potrà proseguire nell’esecuzione e, pertanto, laddove non vi siano creditori intervenuti la stessa si potrà estinguere.
Si può comprendere, pertanto, come tale sentenza sia stata accolta con vera soddisfazione dalla categoria dei consumatori.
Ovviamente l’iter argomentativo della Corte di Cassazione è puramente “tecnico” ma non si può non apprezzare come sia stata “recepita” una volontà politica e sociale di “salvaguardare” la casa di abitazione a fronte di debiti esclusivamente tributari.
Studio Legale Nordio-Manuel