Energia verde: I vantaggi del fotovoltaico per privati e imprese

Energia verde: I vantaggi del fotovoltaico per privati e imprese

Il fotovoltaico continua ad essere appetibile, nonostante la riduzione degli incentivi statali, per le notevoli possibilità economiche derivanti dalle detrazioni fiscali e la salvaguardia ambientale che garantisce anche in prospettiva futura. Di seguito qualche interessante informazione che potrà esser utile per un approccio all’investimento, sia da parte dei privati che da parte delle imprese.

Tipologie d’impianti
Gli impianti fotovoltaici si dividono in tre tipologie:
1. impianti fotovoltaici, a loro volta distinti fra a) impianti fotovoltaici “su edifici” e b) “altri impianti fotovoltaici”, ovvero tutti gli impianti fotovoltaici che non ricadono nella precedente tipologia, inclusi gli impianti a terra;
2. impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, ovvero impianti di potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW che utilizzino moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici;
3. impianti fotovoltaici a concentrazione, ovvero impianti di potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW con fattore di concentrazione, inteso come valore minimo fra il fattore di concentrazione geometrico e quello energetico, non inferiore a tre “soli”.

Incentivi GSE e beneficiari
Il meccanismo d’incentivazione dedicato agli impianti solari fotovoltaici si chiama Conto Energia che, nella sostanza, remunera con una tariffa omnicomprensiva la quota di energia netta immessa in rete e con una tariffa premio la quota di energia netta consumata in sito. Possono beneficiare del Conto Energia le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici, gli enti non commerciali e i condomini di unità abitative e/o di edifici.

Detrazioni fiscali
È riservata una detrazione Irpef, come per le ristrutturazioni edilizie, all’installazione del fotovoltaico domestico, cioè posto al servizio dell’abitazione e comunque fino ad un massimo di 20 kW di potenza. Il fotovoltaico rientra, dunque, tra gli interventi detraibili al 50%. E sarà così fino a fine 2014, data oltre la quale la detrazione non scomparirà, ma avrà decurtazioni progressive.

Iva
Oltre alla possibilità di detrarre la metà del costo dell’impianto ai fini Irpef, ricordiamo che vi è un altro beneficio fiscale non indifferente per le famiglie e per ogni altro utilizzatore finale: l’IVA al 10% anziché al 22%. Le novità della Circolare 36/E del 19/12/2013 L’Agenzia delle Entrate con circolare interamente dedicata agli impianti fotovoltaici ha fatto il punto sul trattamento di tali interventi sia sul piano fiscale che catastale. In primo luogo viene delineata la distinzione fra impianti qualificabili come beni mobili e beni immobili ed il relativo trattamento che ne deriva in termini di imposte dirette, Iva e registro.

Nello specifico si considerano beni immobili quando costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica che può essere autonomamente censita nella categoria catastale D/1 “opifici” oppure D/10 “fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole”, nel caso in cui abbiano i requisiti di ruralità. Gli impianti fotovoltaici sono inoltre considerati immobili quando sono posizionati sulle pareti di un immobile o su un tetto e per essi sussiste l’obbligo della dichiarazione di variazione catastale. A questo proposito, il documento precisa che la dichiarazione di variazione catastale è necessaria quando l’impianto fotovoltaico integrato su un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di almeno il 15%. In questo caso, infatti, l’impianto non è accatastato autonomamente, ma aumenta la rendita catastale dell’immobile principale, senza mutarne la classificazione. Sono, invece, classificabili come beni mobili quando non è necessario dichiararli al Catasto né autonomamente né come variazione dell’unità immobiliare di cui fanno parte perché rispettano specifici requisiti in termini di potenza e dimensioni. Resta inteso, pertanto, che una volta definita l’appartenenza di un impianto fotovoltaico alla categoria di bene immobile o di bene mobile, diverso sarà il trattamento fiscale da applicare, sia ai fini dell’assoggettamento all’IMU sia, nel caso di impianti posseduti da soggetti titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo, ai fini dell’ammortamento: l’Agenzia delle Entrate ha infatti definito nella medesima circolare l’aliquota di ammortamento del 4% da applicare agli impianti classificabili come beni immobili, in luogo dell’aliquota del 9% riservata agli impianti assimilabili a beni mobili.

Altro chiarimento riguarda il trattamento fiscale di tariffa premio e tariffa omnicomprensiva. La tariffa premio, assoggettata a ritenuta alla fonte del 4%, risulta esclusa dal campo di applicazione dell’Iva in quanto assimilabile ad un contributo a fondo perduto mentre è imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap se percepita nell’ambito di un’attività commerciale. La tariffa omnicomprensiva, trattandosi di una sorta di corrispettivo erogato dal GSE a fronte dell’immissione di energia in rete è rilevante sia ai fini delle imposte dirette e Irap che dell’Iva.

Finanziamenti per investimenti in fotovoltaico
Ad avere la meglio sugli altri competitor sono le banche, le quali con sistemi di finanziamento personali e agevolazioni riescono a tagliarsi una grande fetta di mercato e posizionarsi come i migliori offerenti per coloro che vogliono investire nel settore del fotovoltaico. Tra le varie banche ci permettiamo di segnalare le ottime condizioni di Banca Etica; Internet offre comunque sempre un buon aggiornamento delle condizioni di finanziamento da parte dei vari istituti di credito.