Decreto Tenuità del fatto: rubare una mela non è più un reato?

Decreto Tenuità del fatto: rubare una mela non è più un reato?

Con l’introduzione del Decreto Legislativo 16.03.2015 Tenuità del fatto è stato introdotto l’art. 131 bis il quale fa espresso riferimento alla esclusione di punibilità in alcuni casi, relativamente ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni. Dal 2 aprile del 2015 è dunque possibile l’archiviazione per questo tipo di reati.

Dell’introduzione di una causa di non punibilità legata all’esiguità dell’offesa si discuteva da decenni. Impianti di tipo sperimentale erano già stati realizzati nell’ambito del diritto penale minorile ed in quello dei reati rimessi alla competenza del Giudice di Pace. Si prevedeva, infatti, la possibilità di una “sentenza di non luogo a provvedere per irrilevanza del fatto” o la “esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto”.

In entrambi, pur tuttavia, si evitava il riferimento diretto alla “non punibilità”: ora, con introduzione del Decreto Legislativo 16.03.2015 qualcosa cambia ed è stato introdotto l’art. 131 bis il quale fa espresso riferimento alla esclusione di punibilità in alcuni casi. Si tratta di una causa di non punibilità in senso stretto: dato che essa non implica nè presuppone l’assenza o il venir meno di alcun elemento costituivo del reato. Al contrario ne postula la sussistenza, a partire proprio dall’offesa che, per essere qualificata “di particolare tenuità” deve ovviamente ricorrere.

Privo di senso sarebbe richiamare una qualche forma di “depenalizzazione” perché il fatto dichiarato non punibile non assume alcuna diversa rilevanza (non diviene lecito, non si trasforma in illecito amministrativo): è reato e tale resta pur se non punibile.

La proprietà, pertanto, deve essere protetta e continuerà a venire protetta anche se si tratta di una mela: ma punirne il furto può risultare in concreto incongruo e controproducente.
La norma fondamentale contenuta nell’art. 131 bis del Codice Penale configura la possibilità di definire il procedimento con la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto relativamente ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva. Sono esclusi espressamente l’omicidio colposo e le lesioni gravissime.

Inoltre non può essere applicata quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o pure quando con crudeltà, anche nei confronti di animali o, quando, ha adoperato sevizie; non si applica quando l’autore ha approfittato delle condizioni della vittima impossibilitata o incapace di difendersi come nel caso di minori oppure di anziani. Certo è che esaminando uno per uno i reati, si colgono delle incongruenze ma – l’intenzione del Legislatore – è certamente (una volta tanto) apprezzabile. In tal modo, infatti, potranno soddisfarsi con correnti esigenze che stanno alla base dell’Istituto e che, riassumendo possono così essere identificate:
1. l’esigenza di alleggerimento del
carico giudiziario;
2. rispetto del principio della proporzione (che vuole evitare il dispendio di energie processuali per fatti bagatellari, sproporzionato sia per l’ordinamento sia per l’autore “costretto a “sopportare” il peso psicologico del processo a suo carico”;
3. l’adeguata considerazione della posizione della persona offesa (soddisfatta vuoi con la previsione di spazi e di interlocuzione anche nell’ipotesi di archiviazione vuoi con l’esplicita previsione normativa dell’efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno).

La riforma, se correttamente applicata (bisogna, sempre, poi vedere le applicazioni nel concreto) sarà certamente utile ed avrà un impatto altrettanto favorevole. Le cronache erano piene di processi che urtavano contro la sensibilità pubblica: 3 gradi di giudizio per un furto di una mela, una condanna penale per una modesta ingiuria erano situazioni che non meritavano (e che non meritano) il dispendio di energie che il procedimento penale comporta e che distraggono l’impiego dei Magistrati dai casi certamente più meritevoli di attenzione.

Molto meglio prevedere – come in realtà è stato fatto – che nei casi dove effettivamente il reato sussiste, ma oggettivamente l’offesa è particolarmente tenue, il Giudice dichiari lo stesso non punibile e chiuda, definitivamente, il procedimento penale. Certamente vi sono dei punti di criticità ma l’intento è certamente apprezzabile, la logica che sottende il procedimento condivisibile, e l’applicazione, sicuramente, porterà dei benefici.