Credito Ricerca & Sviluppo e Patent Box
“Ci sono cattivi esploratori che pensano che non ci siano terre dove approdare solo perché non riescono a vedere altro che mare attorno a sé”, ma per quelli che invece hanno il coraggio di esplorare ecco le agevolazioni a loro rivolte per l’esercizio 2015 e seguenti.
CREDITO R&S
L’articolo 3, comma 1, del Decreto destinazione Italia, come modificato dalla Legga di Stabilità, prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a “tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato” che effettuino investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019. Sono comprese tra gli investimenti ammissibili al bonus fiscale le spese relative a:
• personale altamente qualificato, in possesso di specifici titoli (dottorato di ricerca, laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all’allegato 1 annesso al Decreto destinazione Italia);
• quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature con costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
• spese per contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start up innovative;
• spese per competenze tecniche e privative industriali inerenti un’invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.
Fra le spese agevolabili sono comprese anche quelle sostenute per l’attività di certificazione contabile obbligatoria entro un limite massimo annuale di 5.000 euro.
Il credito d’imposta è determinato in generale in misura pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. In particolare tale credito è fissato al 50% per le spese sostenute per l’attività di ricerca di cui al terzo punto del precedente paragrafo e per le spese relative al personale altamente qualificato.
È previsto che il credito d’imposta possa essere riconosciuto fino a un importo massimo annuale pari a 5 milioni di euro, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è maturato, non concorre alla formazione del reddito, né alla base imponibile Irap.
La vigente disciplina prevede esclusivamente controlli ex post svolti sulla base di apposita documentazione certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. Il nuovo credito d’imposta per attività di Ricerca & Sviluppo non può che essere valutato favorevolmente ma non ci si può esimere dal rilevare che la scelta di fare riferimento alle sole spese incrementative rispetto alla media passata, penalizza quelle imprese che, nonostante la crisi degli ultimi anni, hanno comunque continuato a investire e che meriterebbero una qualche misura premiale.
PATENT BOX
Altra agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Stabilità e che ha trovato la sua versione definitiva nel decreto investment compact è il PATENT BOX, nuovo regime fiscale opzionale che consente un’esenzione ai fini Ires e Irap dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto o indiretto di alcune tipologie di beni immateriali. Si tratta, per la precisione, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico. Non risulta necessario che il bene oggetto di sfruttamento risulti registrato ma solamente che esso, in base alle norme vigenti, sia potenzialmente tutelabile.
Condizione necessaria per l’accesso al regime è che i soggetti titolari di reddito d’impresa svolgano attività di ricerca e sviluppo e che tale attività sia finalizzata alla produzione di specifici beni immateriali. L’agevolazione è diretta a tutti coloro che producono reddito d’impresa e prevede la detassazione del reddito derivante dall’utilizzo dei suddetti beni a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014: per tale periodo d’imposta e per quello successivo la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo, viene fissata, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%, poi a regime al 50%. La quota di reddito agevolabile va determinata applicando al reddito derivante dall’utilizzo del bene una percentuale calcolata in funzione del rapporto fra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene, con la precisazione che i costi derivanti da outsourcing a società dello stesso gruppo e quelli relativi all’acquisizione del bene immateriale sono calcolati solo limitatamente al 30% al numeratore, mentre al denominatore pesano per intero.
L’agevolazione viene estesa anche al caso di cessione degli assets indicati nella norma: in tale caso, infatti, la plusvalenza realizzata non concorre a formare il reddito complessivo, in quanto esclusa, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali tra quelli sopra indicati. Tale reinvestimento deve essere effettuato prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la cessione è stata effettuata. La detassazione può avere luogo previa apposita opzione che ha durata cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.